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mercoledì 7 agosto 2013

Berlusconi: la motivazione della sentenza.

 

Gianni Pardo
Martedì, 06 Agosto 2013
 
 
La motivazione della sentenza della Cassazione non è stata ancora pubblicata e forse non è stata nemmeno scritta ma si è autorizzati a commentare quella parte di essa che è stata anticipata – non si osa dire quanto ritualmente – dal Presidente della Sezione di Corte di Cassazione, Antonio Esposito. Ecco ciò che ha detto in un’intervista concessa al “Mattino” di Napoli:
"Noi potremmo dire: tu venivi portato a conoscenza di quel che succedeva, non è che tu non potevi non sapere perché eri il capo. Teoricamente, il capo potrebbe non sapere. No, tu venivi portato a conoscenza di quello che succedeva. Tu non potevi non sapere perché tizio, caio o sempronio hanno detto che te lo hanno riferito. È un po' diverso da non poteva non sapere".
Il magistrato ha in seguito negato categoricamente di avere pronunciato queste parole e altrettanto categoricamente il direttore del giornale ha ribattuto che il Presidente può benissimo essersi pentito di averle dette ma rimane il fatto che l’intervista è registrata: dunque a prova di qualunque smentita o querela. Crediamo per il momento al direttore e consideriamo quelle parole come unica motivazione della sentenza.
Il dr. Esposito discute della conoscenza che Berlusconi poteva avere della frode fiscale. Egli distingue la prova logica (date le condizioni di fatto, l’imputato “non poteva non sapere”) dalla prova fattuale (“qualcuno ha testimoniato di avere informato l’imputato e per questo sappiamo che sapeva”). Se ne deduce che, se la Corte avesse disposto esclusivamente della prova logica, avrebbe anche potuto avere qualche dubbio (lo afferma lo stesso magistrato nell’intervista) ma non può averne se dispone di precise testimonianze che affermano il fatto. E se non si potevano avere dubbi, se ne deduce la colpevolezza dell’imputato.
Tesi ardita. Non sappiamo di quali altre prove dispongano i magistrati ma il semplice essere informati della commissione di un reato non costituisce reato. L’art.40 del codice penale stabilisce: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.  Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. È dunque evidente che l’essere informati della commissione di un reato non corrisponde a commetterlo: perché l’evento dannoso o pericoloso non è conseguenza di quell’informazione. È pur vero che l’art.40 prosegue statuendo che, se non si impedisce un evento, è come se lo si fosse cagionato. Ma è fondamentale l’inciso: “che si ha l’obbligo giuridico di impedire”. Per evitare un evento dannoso, Il pompiere ha il dovere di affrontare il rischio dell’incendio, il carabiniere il rischio del contatto col criminale, il medico il rischio dell’infezione, ma nessun analogo obbligo ha il cittadino normale. Persino per quanto riguarda la semplice denuncia di un reato, l’obbligo ricade soltanto sul pubblico ufficiale (art.361) o sull’incaricato di un pubblico servizio (art.362). Silvio Berlusconi, in quanto azionista di Mediaset, non aveva nessun obbligo del genere.
Se questo è il nocciolo della motivazione della colpevolezza di Berlusconi, siamo di fronte ad un’assurdità giuridica e si comprende che il dr.Esposito, a bocce ferme, si sia morso le labbra. Anche perché la toppa è peggiore del buco: infatti, sbracciandosi a dimostrare che non si tratta di prova logica ma di prova testimoniale, insiste di fatto sul suo valore; e proprio questo è drammatico: che si sia potuta infliggere una gravissima condanna a quattro anni di reclusione a un cittadino della Repubblica Italiana semplicemente perché qualcuno gli ha detto che si commetteva un reato. Senza che egli abbia tenuto nessuna condotta tendente a cagionare l’evento.
Veramente abbiamo ragione di aspettare con curiosità la motivazione della Corte di Cassazione, nel processo contro Silvio Berlusconi.
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